Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come

 

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modificato dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - (Attribuzioni del presidente del Consiglio di presidenza). - 1. Il presidente del Consiglio di presidenza:

          a) indìce le elezioni dei componenti giudici tributari;

          b) richiede ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di provvedere alla elezione dei componenti di rispettiva designazione;

          c) convoca e presiede il Consiglio di presidenza;

          d) in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vicepresidenti e, nel caso di presenza di entrambi i vicepresidenti, da quello eletto con il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, da quello eletto tra i componenti di designazione parlamentare o che ha riportato il maggiore numero di voti nell'elezione a componente del Consiglio di presidenza».